Il decreto ministeriale del 24.1.2015, n. 4 sull’IMU agricola, diventato di recente la legge n.34 del 24.3.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale al n.70 del 25-3-2015 – suppl. ordinario n. 15 ed in vigore dal 26.03.2015, dispone che l’IMU sui terreni montani per l’anno 2014 andava versata entro il 31.3.2015 da parte di chi non ha osservato il termine del 10.2.2015.
Fino all’ultima scadenza, il mancato adempimento comportava il solo pagamento del tributo senza interessi e sanzioni; importo dovuto con l’aliquota del 7,6 per mille, se il comune non ha deliberato una diversa misura.
Per l’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i terreni esenti secondo il D.M. 28.11.2014, che ha individuato i “nuovi” terreni montani definiti secondo i parametri ISTAT. In sintesi:
sono esenti dall’IMU per l’anno 2014
– i terreni ubicati in comuni:
- di altitudine superiore a 600 metri;
- di altitudine superiore a 280 metri ma non a 600 metri, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ovvero se concessi in affitto o in comodato a tali operatori;
– i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al d.m. 28.11.2014 non ricadono in zone montane o di collina;
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.
sono esenti dall’IMU per l’anno 2015
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
– totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche a favore di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
– Per i terreni ubicati nei comuni che sono indicati nell’allegato A, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al suddetto art. 1, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta è riconosciuta una detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta relativa. Se nell’allegato è riportata l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9.
LA CONVERSIONE DEL DECRETO IN LEGGE, COSA VIENE A CAMBIARE?
Premessa
Approvazione definitiva per il decreto sull’Imu agricola, che diventa così legge dello Stato a seguito del caos avvenuto nei mesi scorsi. Una situazione che non ha mancato di imbarazzare il governo, riuscito infine a sanare la normativa. Bocciati tutti gli emendamenti presentati in aula: il decreto è rimasto, così, invariato dall’ultimo passaggio in Senato e arriva così a destinazione dopo un percorso assai accidentato.
Tutto ha avuto inizio quando, nello scorso mese di novembre, la maggioranza ha deciso di porre mano alla regolamentazione in materia di esenzioni relative all’imposta municipale unica sui terreni agricoli, contenuti nei Comuni ritenuti montani. Inizialmente, erano stati adottati alcuni criteri, poi abbandonati nella legge che ora abbiamo a disposizione. Nel mezzo, come si ricorderà, è intervenuta dapprima una sospensiva del Tar, scaduta a pochi giorni dal pagamento finale, che ha obbligato così il governo a intervenire d’urgenza per chiarire la situazione.
Ad oggi si è scritto l’ultimo capitolo di questa odissea che si è prolungata alcuni mesi, anche se, al momento, rimangono alcuni nodi da sciogliere soprattutto per gli enti locali. A votare a favore della conversione del decreto alla Camera dei deputati, 272 rappresentanti, contro i 153 che hanno detto “no” e i 15 astenuti.
Cosa cambia con la nuova legge
A decadere, con la sospensiva inflitta dal Tar al decreto di novembre era il criterio altimetrico, che il governo ha infine sostituito con la parametrazione di matrice Istat, sicuramente più imparziale ma sempre soggetta a eventuali rivendicazioni in sede amministrativa. Così, con l’approvazione del decreto che sancisce i nuovi principi in merito all’Imu agricola sui terreni dei comuni montani, è stata stabilita la formazione di una commissione ad hoc che riveda i criteri utilizzati per il pagamento ed eventualmente intervenga nella stessa normativa approvata a marzo.
Chi deve pagare. Esenzione completa per i Comuni che rientrano nella classificazione Istat come totalmente montani, mentre in quelli che rientrano nella categoria solo parzialmente – si vedano le tabelle istituzionali – ne sono scevri solo i terreni che appartengono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Tutto invariato, invece, nei Comuni non montani, la nuova legge introduce, poi, anche l’esenzione per le piccole isole e una detrazione di 200 euro per quei proprietari di terreni e coltivatori diretti che non versavano l’imposta in base alla famosa circolare del 1993.
Fonti: www.leggioggi.it e www.diritto.it