Il registro di carico e scarico degli oli è obbligatorio dal 1 luglio 2011, ai sensi del D.M. 8077 del 10 novembre 2009. Tale decreto escludeva dalla tenuta obbligatoria alcuni soggetti partecipanti alla filiera olivicola (oggi non più) tra cui gli olivicoltori, i sansifici, i produttori di olio dop, i commercianti di olive e i frantoi aziendali (coloro che molivano e commercializzavano esclusivamente olio proveniente da proprie coltivazioni).
Tali esclusioni purtroppo aprivano delle falle nella rete delle verifiche da parte degli organi competenti per il corretto tracciamento del prodotto, ovvero nel principale obiettivo del sistema telematico. Per colmare queste falle, il decreto ministeriale successivo del 23 dicembre 2013 prevede dal 1 gennaio 2014 l’obbligo di comunicazione anche per i soggetti esclusi dal precedente decreto del 2009.
Attualmente per la trasmissione dei dati secondo le nuove modalità è possibile comunicare i totali mensili utilizzando la funzionalità “Registro Provvisorio” del SIAN.
ATTENZIONE fino al 1 luglio 2015 gli olivicoltori potranno operare in modalità TEST, cioè i dati inseriti non avranno carattere ufficiale; si inviata a tale proposito a leggere bene la circolare ministeriale del 22/10/2014 e l’articolo correlato riportato infondo alla pagina del presente articolo.
COME ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA AL REGISTRO TELEMATICO ED ISCRIVERSI
PRIMO PASSAGGIO:
Collegarsi al link del SIAN.IT: https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do
SECONDO PASSAGGIO:
Cliccare su “Richiesta d’iscrizione al SIAN”; scegliere o persona fisica o giuridica
TERZO PASSAGGIO:
Procedi con l’ “Iscrizione al SIAN – Ditta individuale”, compila tutte le informazioni chieste e presta attenzione alle dimensioni del file PDF del documento di riconoscimento valido
QUARTO PASSAGGIO:
Procedi con l’iscrizione; arriverà una comunicazione d’iscrizione all’indirizzo email utilizzato, dove si chiederà la conferma e verranno comunicate le “chiavi d’accesso” provvisorie generate dal sitema SIAN
QUINTO PASSAGGIO:
Una volta entrati nell’area riservata del REGISTRO vi inviatimo a leggere la guida all’uso, clicca qui per scaricarla. Consulta sempre le sezioni “Avvisi” e “Documentazione”
BUON LAVORO
Ecco alcune dei quesiti che spesso ricorreno sul web:
1) Posso abbandonare la tenuta “classica” del registro secondo la quale devo comunicare le movimentazioni entro il sesto giorno successivo per passare al registro provvisorio che prevede la comunicazione mensile del riepilogo dei carichi e scarichi?
Risposta:
NO. Può utilizzare il registro provvisorio:
A) Chi non ha mai utilizzato il registro “classico” in quanto facente parte di una delle categorie esonerate fino al 1 gennaio 2014
B) Tutti coloro che sono tenuti a trasmettere informazioni relative a categorie non previste dal registro classico (per esempio la sansa). In tale caso però la comunicazione deve limitarsi all’inserimento dei dati relativi alla sola categoria non prevista (la sansa appunto).
2) Quali sono i termini per la comunicazione dei dati previsti dal registro provvisorio?
Risposta:
Entro il 10 del mese vanno comunicati i dati relativi al mese precedente, ovvero dal 1 al 10 dicembre andranno comunicati i dati relativi al mese di Novembre dello stesso anno.
Una volta inserita, la comunicazione potrà essere modificata entro il 10 del mese, dopo tale giorno la comunicazione sarà “chiusa”, apparirà con un simbolo rosso e non potrà più essere modificata.
Se invece avete dimenticato di inserirla potrete farlo anche in data successiva al 10, ovviamente in tale situazione potreste essere sanzionati.
3) Mi sono accorto dopo il 10 del mese che i dati inseriti nella comunicazione riportano degli errori ma non riesco più a correggerli che faccio?
Risposta:
Per adesso nulla. Nella prossima comunicazione indicherete il valore iniziale corretto nell’apposito campo relativo alla voce errata, e nelle annotazioni (casella in fondo) indicherete una dicitura del genere, ad esempio “Il valore di sansa relativo al mese di ottobre è errato, nella presente comunicazione si indica il valore corretto iniziale che è di X Kg risultante dall’errato valore di carico, il quale anzichè Y Kg era da considerarsi Z Kg”.
4) Devo comunicare i dati relativi alla sansa ma la quantità finale mi appare negativa. Perchè? Come posso risolvere?
Risposta:
Molto probabilmente il motivo della negatività è che solitamente il quantitativo di sansa prodotta non è dedotto pesandola ad ogni molitura, bensì è calcolato in base ad una percentuale impostata nelle opzioni dell’impianto (almeno su Extravirgin funziona così). Tuttavia la percentuale è del tutto approssimativa e basta una piccola differenza tra sansa calcolata e sansa effettivamente prodotta in ogni molitura per causare a fine mese una differenza notevole o una negatività.
Per risolvere, se per esempio al 31 ottobre la sansa in frantoio era zero in quanto completamente scaricata, basta modificare il dato relativo alla sansa prodotta impostandolo in modo tale che il valore finale sia zero. E’ importante che a fine campagna il valore finale sia zero.
NOTA BENE:
E’ stata pubblicata in data 22/10/2014 la Circolare MIPAAF prot. N. 0015387 del 22/10/2014 avente per oggetto le modalità di adozione del nuovo registro telematico previsto dal DM 23 dicembre 2013; scarica qui la circolare
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