Cosa fare per poter circolare in regola?
Sia che si acquisti un macchina agricola nuova (semovente e non: un trattore, una mietitrebbiatrice, un rimorchio …), oppure una usata, e pertanto già dotata di targa e di carta di circolazione (il cosiddetto “libretto”), l’imprenditore agricolo deve affrontare un iter burocratico che prevede nel primo caso l’immatricolazione e nel secondo la richiesta del duplicato della carta di circolazione, con i dati aggiornati a seguito di acquisto dell’usato. A tale scopo, l’impresa agricola deve presentare alcuni documenti, che costituiscono parte integrante della pratica evasa dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (la Motorizzazione Civile) competente per la provincia in cui risiede l’azienda, intesa come esatta ubicazione della sede aziendale.
I documenti base
Nei due casi, rimane comune la presentazione di alcuni documenti:
fotocopia fronte/retro della carta d’identità del soggetto che sarà l’intestatario del mezzo. Nel caso di società semplici (molto comuni in ambito agricolo) è bene produrre copia delle carte d’identità di tutti i componenti della società, in modo da includere tutti i soci nella carta di circolazione di nuova emissione. Ciò vale anche per le società a responsabilità limitata (Srl) e le altre forme societarie, anche se potrebbe essere sufficiente la copia del documento del legale rappresentante o dell’amministratore della società;
fotocopia fronte/retro del tesserino del Codice Fiscale, cui deve essere fatto riferimento per il corretto inserimento della pratica nei database specifici. Anche qui è bene produrre i C.F. di tutti i soci;
dichiarazione di titolarità: il soggetto firmatario attesta che è (come dice il termine stesso) titolare di impresa agricola o forestale, oppure di impresa di lavorazioni agromeccaniche o ancora di noleggio di macchine agricole. Si tratta di un documento importante, perché una macchina che si definisce “agricola” può essere immatricolata solamente da chi esercita attività agricola o correlata al settore agricolo (quelle sopra citate) nonché ovviamente da enti e consorzi pubblici.
La questione è delicata perché, soprattutto in alcuni comprensori, molti appezzamenti sono condotti dai cosiddetti hobby farmers, cioè soggetti che svolgono la loro professione in un altro settore, ma che nel fine settimana o nei periodi di riposo amano dedicarsi alla coltivazione del terreno. Si tratta di una “nicchia” di mercato in espansione, cui i costruttori di macchine agricole guardano con interesse. È realistico che per eseguire l’attività descritta sia comunque necessario disporre di un seppur minimo parco macchine, tra cui almeno un trattore o una motoagricola. Poiché però il conduttore non è iscritto come imprenditore agricolo, non può immatricolare tali macchine acquistate a suo nome. Questo comporta anche la mancata assicurazione del veicolo contro la responsabilità civile verso terzi.
Per risolvere il problema, con le circolari prot. 4509/M360 del 29/10/2004 e prot. 596/M360 del 31/01/2005 il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni sulla “dichiarazione di titolarità”. In applicazione a quanto disposto dall’art. 46 del DPR 445/2000, le imprese possono comprovare l’effettiva iscrizione allo specifico Registro mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, specificando la sezione, il numero e la data di iscrizione, il tipo di attività svolta ed il tipo di impresa. Se l’azienda agricola non è sottoposta all’obbligo di iscrizione al Registro (ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 77 del 25/3/97), la dichiarazione di titolarità è comunque comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Attenzione: allo scopo di comprovare la veridicità delle autocertificazioni, gli uffici competenti richiedono comunque una copia del certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio, così come copia del certificato di attribuzione della partiva IVA. È da tener ben presente che, oltre a vedersi ritirati i documenti e la targa a suo tempo rilasciati, chi produce autocertificazioni false o mendaci è perseguibile penalmente. Sia per le macchine agricole nuove che per quelle usate è necessario produrre copia conforme della fattura di acquisto (alcuni Dipartimenti dei Trasporti Terrestri la richiedono tassativamente); al momento della consegna del mezzo, oltre a quella da conservare, è sufficiente chiedere allo scopo al rivenditore una seconda copia della fattura, sia esso un concessionario oppure un privato (nel caso di acquisto di usato tra due soggetti).
Il certificato di conformità
Nel caso di prima immatricolazione bisogna presentare anche il certificato di conformità, che viene rilasciato dal costruttore e riporta le caratteristiche tecniche del veicolo, ossia le sue prestazioni ufficiali (ad esempio la potenza massima), le dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza massima, classe del veicolo), gli equipaggiamenti previsti (pneumatici di serie e in alternativa, allestimenti particolari, ecc.). Questo documento riporta soprattutto il numero di telaio del veicolo, permettendone quindi l’identificazione; infatti, se ad esempio per smarrimento o deterioramento la carta di circolazione può essere duplicata e la targa sostituita, il numero di telaio di un veicolo rimane immutato dal momento della fabbricazione fino alla sua demolizione.
Il numero di telaio è una sigla, composta da lettere, numeri e simboli, punzonati su una parte fondamentale del veicolo (sui trattori di solito è visibile su un lato del basamento motore). In considerazione delle severe condizioni operative tipiche dell’ambito agricolo, è consigliabile mantenere sempre leggibile il numero di telaio, pulendo periodicamente la zona dove è punzonato. Caricatori frontali, zavorre, impianti di frenatura supplementari e altri equipaggiamenti potrebbero in qualche modo occultare la “stringa” identificativa del telaio: nel caso, è opportuno provvedere all’apertura di un’apposita “finestra” oppure chiedere che la sigla venga riportata esternamente. Un dato importante riportato sul certificato di conformità è la sigla di omologazione, che permette di risalire al tipo e al modello di prototipo del veicolo sottoposto a suo tempo ad omologazione dal costruttore, e in conformità al quale l’esemplare acquistato è stato successivamente costruito.
L’allegato tecnico
Con il certificato di conformità c’è poi il cosiddetto allegato tecnico, che riporta una serie di dati inerenti l’allestimento del veicolo, come ad esempio gli pneumatici in alternativa a quelli di serie, le prescrizioni da osservare nella circolazione stradale, i dispositivi ausiliari di frenatura e altre peculiarità particolari. L’allegato tecnico (consegnato in duplice copia) va esibito in caso di controlli, poiché è parte integrante della carta di circolazione. La seconda copia deve essere consegnata agli uffici all’immatricolazione del veicolo, unitamente al certificato di conformità. Solo sulla base di tali informazioni è possibile far riferimento all’omologazione del veicolo, e successivamente rilasciare la targa e la carta di circolazione.
Qualora il titolare del veicolo riscontri difformità dei dati riportati nella carta di circolazione rispetto a quanto verificato sulla propria macchina è bene si rivolga agli uffici competenti per rettificare i dati riportati. Se la compravendita riguarda una macchina usata, bisogna restituire al Dipartimento dei Trasporti la carta di circolazione originaria emessa a nome del precedente intestatario, affinché venga prodotto un duplicato con i medesimi dati del mezzo, ma con i riferimenti del nuovo intestatario (nominativo, indirizzo, ecc.). Anche in questo caso occorre produrre la documentazione prima illustrata, e cioè dichiarazione di titolarità, fattura di acquisto e documenti identificativi del nuovo intestatario.
Furto o smarrimento
Se la carta di circolazione dovesse essere smarrita oppure rubata, il titolare del veicolo deve tempestivamente sporgere denuncia presso le autorità competenti (Carabinieri o Polizia di Stato), dichiarandone il motivo e chiedere l’emissione del duplicato. Nelle cabine dei modelli recenti di trattori e macchine semoventi sono presenti appositi scomparti per riporre la carta di circolazione e i documenti allegati, per preservarli dal deterioramento, o addirittura dallo smarrimento proprio perché non esiste una collocazione adeguata.
Chi svolge le pratiche
I documenti necessari per l’immatricolazione o per richiedere il duplicato della carta di circolazione possono essere presentati presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri direttamente dall’intestatario (titolare dell’impresa agricola) oppure presso l’associazione di categoria cui l’impresa fa riferimento, o ancora presso le agenzie di pratiche automobilistiche. Queste ultime, proprio per la peculiarità che le caratterizza, possono rilasciare targa e carta di circolazione inserendo la pratica nello sportello telematico dell’automobilista, riducendo così i tempi di attesa e verificando al contempo la completezza e correttezza dei documenti presentati.
Peraltro, se la pratica viene presentata al Dipartimento dei trasporti, bisogna rispettare la territorialità, ossia la competenza degli uffici provinciali presso cui l’impresa ha sede, dettaglio che non è invece necessario nel caso in cui ci si rivolga alle agenzie. Infine, per l’immatricolazione delle macchine agricole non è obbligatoria la produzione della certificazione rilasciata dagli uffici ex UMA (Utenti Motori Agricoli), perché l’impresa è inserita presso i detti uffici provinciali soltanto in relazione all’assegnazione del carburante agricolo agevolato.
Articolo scritto da Enrico Colombo
FONTE: http://www.agricolturanews.it/lacquisto-di-una-macchina-agricola-nuova-o-usata-2